ORDINANZA TEMPORANEA - BUONE NORME E SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONE DERIVATO DALLA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA

Data di pubblicazione:
18 Settembre 2018
Rilevato che alcuni fattori ambientali, quali la presenza di piccoli ristagni d'acqua, sono in grado di favorire l'insediamento della Zanzara e che risulta opportuno provvedere ad interventi di disinfestazione anche contro le altre specie di zanzare;
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire le malattie trasmissibili attraverso la puntura di insetti vettori;
Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina che consenta di affrontare con mezzi ordinari il fenomeno e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano a soggetti pubblici e privati, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente a propense alla proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, depositi, parcheggi, attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;
Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo maggio - ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma;
Visti gli art.50, 5° comma del D.lgs. n.267/2000 e 117 del D.lgs. n.112/1998;
Visto l'art.7 bis del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge comporta una sanzione tra i 25€ e i 500€ come previsto dalla L. n.689/1981;
ORDINA
Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano in disponibilità, aree con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:
  1. Evitare l'abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante;
  2. Procedere, allo svuotamento d'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici in seguito di pioggia: diversamente, procedere alla loro chiusura mediante zanzariera o coperchio a tenuta o alla svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini. Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
  3. Trattare l'acqua presente in tombini, griglie e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti larvicidi. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento va praticato dopo ogni pioggia, in alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pezzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
  4. Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque;
  5. Provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba.
Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che né abbiano disponibilità, di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e dismesse di:
  1. Mantenerle libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che favoriscono il formarsi di raccolte d'acqua e a tutti i conduttori di orti, di eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o innafiatoio da riempire di volta in volta;
  2. Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua;
  3. Chiudere con coperchi i serbatoi d'acqua o ai proprietari e responsabili.
Ai soggetti che abbiano in disponibilità depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali:
  1. Di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto con copertura tramite telo impermeabile fissato e bene teso onde impedire raccolte d'acqua e svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
  2. Assicurare, nei riguardi dei materiali per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni pioggia.
Ai gestori di depositi di copertoni, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale,
  1. Di stoccarli dopo averli svuotati d’eventuali raccolta d'acqua, al coperto o in containers o con teli impermeabili che evitino raccolte d'acqua;
  2. Svuotare i copertoni da residui d’acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnale alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
Ai responsabili dei cantieri, di:
  1. Evitare raccolte di acqua, e qualora l'attività lo richieda, di essere dotati di copertura ermetica oppure svuotando completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
  2. Sistemare i materiali in modo da evitare raccolte d'acqua;
  3. Provvedere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori fini il vaso dovrà essere riempito di sabbia, se collocato all'aperto;
AVVERTE E DISPONE
Che chiunque violi tali disposizioni sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, come previsto dalla Legge n.689/1981;
Che l'esecuzione e la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza, l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, provvedanoil corpo di polizia municipale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Vareseo ricorso giurisdizionale avanti al TAR per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.
 
F.to Il Sindaco Arnaldo Tordi

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 26 Maggio 2021