E' stato soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, prima fissato in anni quindici, per cui il documento può essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza o la dimora nel Comune. Ai non residenti la carta d’identità è rilasciata previa nulla osta del Comune di iscrizione anagrafica. Il nulla osta viene chiesto d’ufficio.
E’ stabilita la seguente validità temporale di tale documento, diversa a
secondo dall’età del richiedente:
a) Anni tre se è rilasciata ai minori di anni tre;
b) Anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto
anni;
c) Anni dieci per i maggiori di età.
La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto
il dodicesimo anno di età,
fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori, valida per l’espatrio
occorre l’assenso dei genitori o di
chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi
all’espatrio.
Per il minore di anni quattordici l’uso della carta d’identità ai fini
dell’espatrio nei Paesi consentiti, è
subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci. E’
opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul
minore, ad esempio un
certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità.
Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione,
rilasciata da chi può
dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità
consolare, con indicato il nome
della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore
medesimo è affidato.
Ogni altra informazione può essere chiesta a questo Servizio durante l’orario
d’ufficio.
Questo avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, è inserito
anche nel sito Web istituzionale di questo comune.