IL SINDACO
Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/00 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
il D.L. 25/03/2020, n°19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito con legge di conversione 22/05/2020, n°35;
il DPCM del 02 marzo 2021;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’urgente necessità di disporre interventi volti alla tutela della salute e al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica:
dalle ore 15.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 03 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, ferma restando la permanenza dello stato di emergenza dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’obbligo di indossare dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all’aperto nei centri storici, nelle piazze, di fronte alle scuole, alle chiese….
ORDINA ALTRESÍ
ferme le disposizioni speciali vigenti, l’obbligo di indossare dal 03 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, ferma restando la permanenza dello stato di emergenza dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in tutti i giorni della settimana e in qualunque orario, dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto ove siano in svolgimento eventi e manifestazioni e compresenza di persone con rischio di affollamento e assembramento (a titolo esemplificativo: mercatini, sagre, spettacoli, scambio di auguri…..)